
Forse c’è una via d’uscita per il porto pubblico, una soluzione alle criticità poste dalla legge Madia e dal fatto che il Comune ha presentato un piano di razionalizzazione che portava dritto dritto alla dismissione. Il presidente della Capo d’Anzio, l’avvocato Ciro Alessio Mauro, la spiega in una nota che si riporta di seguito. Nel frattempo la società ha iniziato finalmente a comunicare in maniera più puntuale, ha reso noto che nel consiglio d’amministrazione entra la segretaria generale e tuttofare del Comune, Marina Inches (ma si aspetta parere Anac, speriamo non faccia la fine di quello degli ormeggiatori) e che è pronta a “convocare un incontro con il Consiglio Comunale”. Alt, magari è il contrario. Anzi, il consiglio comunale aspetta ancora di sentire – ad esempio – la relazione dell’avvocato Cancrini sulla vicenda delle quote a Marconi. Inoltre si apprende che è arrivato il Via, sia pure parziale, e che si farà ricorso alla finanza pubblica (Cassa depositi e prestiti) ovvero alle banche, in alternativa al fondo maltese del quale si era parlato. Va tutto bene, ci mancherebbe, ma sarebbe ora che il nostro socio di riferimento, il sindaco che rappresenta il 61% che è di ciascun cittadino, decidesse di informarci compiutamente una volta per tutte. È assolutamente apprezzabile lo sforzo del presidente e del consiglio d’amministrazione, ma sull’operazione porto continuano a esserci dubbi che il primo cittadino ci deve assolutamente chiarire.
P.s Cosa è cambiato al Circolo della vela rispetto all’originaria proposta? E chi paga il tempo e i soldi spesi a correre dietro un ricorso impossibile?
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Sulla Madia, l’intervento dell’avvocato Mauro.
Legge Madia, d.lvo 175/2016, e Capo d’Anzio S.p.A.
La realizzazione di uno “Stato Impresa” attraverso:
acquisto (de iure condendo, promozione della attività di impresa con le soc. part.)
mantenimento le partecipate (de iure condito)
gestione (de iure condendo e de iure condito)
c’è uno sdoppiamento del soggetto pubblico dell’attività, per la presenza di uno sua partecipazione: il richiamo alla concorrenza, in effetti, non postula regimi monopolistici e, dunque, si prefigura un nuovo modo di guardare allo “Stato Impresa” che sia il solo operatore sul mercato, che deve essere sviluppato con le soc. part.
Il punto di partenza è l’art. 1 della legge Madia laddove fa salve le disposizioni di legge o regolamenti afferenti a società sorte in funzione di scopi specifici da individuare alla luce del percorso normativo cui esse fanno riferimento ed all’interesse pubblico, generale, ovvero alla missione che sottendono.
In specie, si ricorda che il Porto di Anzio venne addirittura contemplato nella legge regionale 29.11.1984, n. 72 che disciplinò le modalità di attuazione degli “Interventi Regionali per l’adeguamento del sistema portuale laziale”. Già questo ne comprova l’interesse regionale nonché la missione sottesa agli interventi per riqualificazione di tutto l’asset regionale laziale.
Ma non è tutto.
Ai sensi dell’art. 14 della legge in commento si prefigurava, già allora, la possibilità di affidare in concessione ad operatori economici l’attività di scopo suddetta, con procedura di evidenza pubblica.
In tale quadro si innesta la approvazione del Piano Regolatore Portuale di Anzio da parte della Giunta Regionale Lazio avvenuto in data 6 agosto 2004, che a sua volta conferma e richiama il contenuto del Piano di Coordinamento dei Porti della Regione Lazio approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 491/1998.
Ricorrono, dunque, i requisiti che la Madia contempla ai fini della “salvezza” (!) delle disposizioni già vigenti alla data della sua entrata in vigore, 23.09.2016:
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ricorre la previsione normativa – (art. 1, comma 4, “restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica (…)” – che in specie è data dalla legge regionale 29-11-1984, n. 72, a mente della quale, come detto, il Porto di Anzio ricade nella programmazione strategica regionale, da attuare a mezzo di interventi specifici, che nel nostro caso sono proprio quelli contenuti nell’Accordo di Programma approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 79 dell’11-03-2011, atto prodromico al rilascio della conseguente concessione demaniale marittima n. 6586/2011 a favore della Capo d’Anzio S.p.A.;
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ricorre anche l’ulteriore requisito previsto all’art. 1, comma 4, lett. (a, afferente al “società (…) per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (…)” laddove per pubblico interesse deve intendersi anche la realizzazione e la gestione portuale oggetto della concessione e della Società Capo d’Anzio S.p.A., come meglio spiegato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 6488/2012: “la natura giuridica del servizio di gestione dei porti turistici debba essere definita come servizio pubblico di rilevanza economica”.
Resta inteso che la Società Capo d’Anzio S.p.A. pur nella sussistenza dei requisiti di cui sopra, che sembrano confermare la sua permanenza nel panorama normativo pubblicistico del settore portuale (ove condivisa con le Autorità preposte per legge alla interpretazione delle norme di nuovo conio), dovrà via via adeguare il proprio trend di ricavi alle prescrizioni ivi contenute, anche attraverso un piano di razionalizzazione che di fatto si identifica con business plan in corso di aggiornamento, il tutto secondo l’art. 26 della stessa legge Madia, la quale prevede la operatività del piano di razionalizzazione a far data dal 2018 per l’anno 2017.