Chissà qual è stata la strategia seguita dal Comune di Anzio sulla richiesta di realizzare un distributore di benzina al chilometro 34,222 della via Ardeatina.
Dopo oltre dieci anni dalla prima richiesta della società proprietaria di quella particella di terreno a Cincinnato, a due passi da Tor Caldara e dal prossimo intervento sull’area Puccini, non solo potrà realizzare l’impianto ma ha diritto anche a un risarcimento del danno.
Lo stabiliscono delle sentenze, quindi non serve disquisire se sia giusto o meno. Chiedersi cosa ha fatto il Comune e come si è difeso sì, però.
Dopo la prima richiesta del 2003 e le eccezioni sollevate rispetto al piano regolatore vigente, la situazione sembra morire lì. La società torna a chiedere di poter realizzare il distributore nel 2006, ma ancora silenzio. Così va al Tar e qui abbiamo la prima sorpresa. Si legge nella sentenza: “La ricorrente ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso chiedendo al Tribunale di voler accertare direttamente la fondatezza della domanda. Il Comune di Anzio non si è costituito in giudizio“. Perché? Mistero. Siamo nel 2008, il “silenzio rifiuto” del Comune non è giustificato e quel distributore può essere costruito
Arriviamo al 2010, il Comune presenta appello avverso la sentenza di primo grado. Nelle more del giudizio il distributore non si fa, ma il 3 aprile del 2013 arriva la rinuncia. Evidentemente l’amministrazione ci ripensa, anzi leggiamo dal nuovo ricorso della società che il Comune ha rinunciato “dichiarando di voler prestare acquiescenza alla sentenza“. Cosa che non è avvenuta, tanto che si è tornati di fronte al Tar per l’ottemperanza della sentenza precedente e perché dall’ente hanno fatto sapere a novembre che non andava realizzato l’impianto, serve una variante urbanistica.
E perché non farla valere in primo grado, allora, quando nemmeno ci si è costituiti? Perché non andare in appello e provare a dimostrarlo anziché rinunciare? No, il Comune nella richiesta di ottemperanza fatta dalla società si limita a ribadire che esiste un vincolo sulla base di una nota della Regione del 10 giugno 2014 e nemmeno contesta la pretesa dei danni.
Ora prova a correre ai ripari con una determina (la 64 del 6 agosto) che affida a un altro legale il compito di impugnare la decisione del Tar che condanna a rilasciare il permesso e a pagare 265.000 oltre interessi e rivalutazione.
Sono sentenze, vanno rispettate. Ma a questo punto capire qual è stata la strategia del Comune di Anzio e di chi negli anni si è occupato della vicenda per conto dell’Ente, sarebbe il minimo. Non fosse altro che quei 265.000 euro saranno altri debiti fuori bilancio…