Porto, se fosse la volta buona per una soluzione pubblica condivisa

Non c’era bisogno che la dimissionaria amministratrice della Capo d’Anzio, Cinzia Marzoli, si recasse in Regione a dire che il progetto del porto non è realizzabile. Avevamo scoperto con “il Granchio”, ormai quasi venti anni fa, che Italia Navigando – allora partner teoricamente pubblico della società – diceva al Salone nautico di Genova “tanto non si farà mai”. E spingeva per Fiumicino.

Sempre allora, dopo aver creduto (sbagliando, ahimè) al raddoppio del bacino, scoprimmo con banali visure camerali che Renato Marconi era socio della Capo d’Anzio e che questa, quindi, non era più pubblica. Né l’allora sindaco, Candido De Angelis, né il suo successore, Luciano Bruschini, fecero abbastanza per riprendersi le quote. Il resto è storia recente, di un carrozzone – la Capo d’Anzio – creato per realizzare e gestire il porto e che si trova a fare – male, malissimo – solo la seconda cosa. Di una società che era ed è il reale problema da affrontare e risolvere, se si vuole dare un futuro al bacino portuale di quella che resta una gloriosa città di mare caduta in misera disgrazia.

Per anni si è dibattuto sul progetto, ancora oggi c’è chi “brinda” perché era sbagliato (andavano forse bene Marine investimenti del ’90? O quelli che intervenivano per far rinviare le conferenze dei servizi?), quando la realtà dice che la Capo d’Anzio immaginata per fare quel porto e lasciarlo pubblico è stata, purtroppo, l’inizio della fine. Con partite giocate altrove, in più di qualche salotto romano, purtroppo.

Con l’addio della Marzoli (secondo una versione di “radio Villa Sarsina” voleva liquidare la società, secondo un’altra ha solo un incarico più prestigioso da svolgere) sono 7 i presidenti e/o amministratori che si sono succeduti alla guida della società, a lei va riconosciuto di aver finalmente fatto ordine in conti disastrosi, ben diversi da quelli illustrati dal professore specializzato in crack finanziari che De Angelis, al terzo mandato, aveva chiamato al capezzale per provare a salvare ciò che non era possibile. E cercando di mandare via, troppo tardi, Renato Marconi che Bruschini gli prometteva che avrebbe cacciato (“parola d’onore”, disse in consiglio comunale) ma con il quale intanto firmava la Road map…. De Angelis non viveva sulla luna, era consigliere comunale.

Detto questo, l’addio della Marzoli impone l’obbligo di decidere. La Capo d’Anzio ha i conti in rosso, debiti a non finire, non è “bancabile” (e non da oggi) e si appresta a essere liquidata. Ha un solo patrimonio: la concessione demaniale. E intorno a questa, se ci fosse una politica che ha a cuore i problemi e non solo i voti da prendere alle europee in vista delle amministrative del 2025, si deve fare quadrato.

Se si liquida semplicemente la società, Marconi – che ha le sue quote affidate a un custode giudiziario – può fare la voce grossa e dire che vuole ricapitalizzare. La via d’uscita, istituzionale e pubblica, era e resta quella di inglobare Anzio nell’autorità portuale del Lazio. Con la concessione (il valore da portare nell’autorità) e tutti i suoi debiti, molti dei quali con la Regione Lazio per canoni non pagati, escavo del canale di accesso e compagnia. Per farlo occorre che dal presidente Francesco Rocca al capogruppo Pd Daniele Leodori, passando per tutti i consiglieri di riferimento che ci sono sul territorio dall’una e dall’altra parte (abbiamo anche uno eletto qui, Capolei), e con la spinta della Commissione straordinaria che guida Anzio dopo lo scioglimento, si decida di sedersi e trovare una soluzione condivisa.

Per entrare nell’autorità portuale servono atti concreti, delibere, forse addirittura la modifica di una legge regionale, ma è ormai l’unica via da provare a percorrere. Il tempo delle interrogazioni e delle responsabilità da individuare – che sono chiarissime, d’altra parte – è finito. L’autorità portuale è una soluzione – pubblica – per restituire ad Anzio un porto degno di tale nome, non faraonico (quello è stata una chimera) ma attrezzato e praticabile. La politica – che dovrebbe avere una visione e indicare soluzioni percorribili – farebbe questo. La politichetta, invece, ci ha portato allo sfascio della Capo d’Anzio e alla disastrosa situazione attuale.

Per approfondimenti

Falasche, tutto come prima. Il Comune non interviene

Da circa un mese il tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tar) ha confermato che la concessione dell’impianto di Falasche alla società che l’ha gestito in questi anni è decaduta. Ma è come se nulla fosse, perché in quella struttura tutto procede come e più di prima. Porte aperte a giocatori, familiari, annessi e connessi. “La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione (…)”, scrivono i giudici del Tar, ma in Comune si sono guardati bene, finora, di dar seguito a quella decisione. Di tornare in possesso, cioè, di un bene pubblico, preparare nel frattempo un nuovo bando e apporre intanto i sigilli alla struttura.

Direte, ma che ti ha fatto questo Falasche? Nulla, per carità, ma dopo le vicende relative all’ex presidente Alberto Alessandroni – che mi costò un’aggressione nell’unico consiglio comunale al quale presi parte dopo il voto del 2018 – sono emerse cose ancora più gravi e la gestione successiva dell’impianto è al centro della relazione della commissione d’accesso. Di più, è uno dei principali motivi dello scioglimento per condizionamento della criminalità. Il “simbolo” di come venisse gestito il patrimonio dalla politica e dagli uffici compiacenti.

Solo che la politica, adesso, formalmente non c’è, ma dagli uffici non è che hanno cambiato atteggiamento. Anzi. Sembra di rivedere la storia del caso Ecocar-Gesam, vincitrice ed esclusa a favore di Camassa, con pareri (come in questo caso) ricorsi e controricorsi e un contratto prolungato di fatto, a quest’ultima, con i dipendenti vicini alla ‘ndrangheta o quelli che andavano a firmare le liste a sostegno di chi avrebbe governato la città di lì a poche settimane. La storia che poi ci ha portato dritti dritti, protagonisti sempre gli stessi, dentro Aet.

La politica, almeno formalmente, è fuori dai giochi e al suo posto c’è una Commissione straordinaria che rappresenta lo Stato ed è chiamata a ristabilire le regole sistematicamente violate, come si legge nella relazione sullo scioglimento. Se non si dà corso a una sentenza come si torna ad avere un po’ di legalità? E il dirigente “signorsì” o il responsabile del patrimonio – i quali in un’azienda privata avrebbero avuto già più di qualche problema vista la mole di episodi singolari che li riguardano – perché non sono ancora intervenuti? Si aspetta forse un ricorso al Consiglio di Stato, mentre a Falasche la società con i suoi manifesti “collegamenti” (lo dice sempre la relazione) continuerà ad andare avanti?

O la commissione ha deciso di aspettare, preferendo le immagini da pubblicare sui social alle attività da svolgere?

Falasche, addio concessione. Non è mai troppo tardi

Pubblico di seguito la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Falasche Lavinio. Avere ragione, in questi casi, conta poco. Però mi piace sottolineare che c’era chi ribadiva, quando scrivevo, “eh ma ci stanno i ragazzini”. C’era chi aveva trasformato, prima e dopo, quell’impianto in un “votificio”, al netto delle indagini su un’evasione fiscale commessa su un terreno pubblico. C’era chi, in Comune, si girava dall’altra parte perché così voleva la politica (sempre lui, il dirigente “signorsì”) e si è mosso come si legge nella sentenza solo nel 2022, quando la commissione d’accesso era insediata e si provava – invano – a nasconderle le carte. C’era, sempre in Comune, chi si arrampicava sugli specchi di pareri legali per prendere tempo, rinviare, cercare soluzioni che non c’erano. Poi, solo poi, è arrivato il provvedimento di decadenza datato 27 febbraio di quest’anno ovvero sotto la gestione della commissione straordinaria. Prima si dava retta alla politica, magari conveniva. La responsabilità della gestione del patrimonio, come quella del demanio, di una macchina amministrativa in diversi settori “votata” al sindaco o all’assessore di turno è sì di chi faceva politica ma anche di chi la seguiva per un posto al sole nella struttura. I primi hanno pagato “regalando” ai cittadini lo scioglimento del Comune, i secondi inspiegabilmente restano lì. In una qualsiasi società privata sarebbero stati messi alla porta. Ah, in tutto questo le varie società che si sono susseguite, le diverse gestioni dell’impianto, chi in Comune – politico, funzionario o dirigente – faceva sì che il Falasche gestisse come voleva quell’impianto, cosa hanno insegnato “ai ragazzini”?

LA SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6821 del 2023, proposto da

ASD FALASCHE LAVINIO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Pietro Minicuci che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

COMUNE DI ANZIO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Chiara Reggio d’Aci che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento prot. gen. n. 15500 del 27/02/23 con cui il Comune di Anzio ha dichiarato la decadenza della ricorrente dalla convenzione n. 2938/2021 serie 3 avente ad oggetto la gestione dell’impianto sportivo comunale “Villa Claudia”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Citta’ di Anzio;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che il ricorso non è assistito da sufficienti profili di fondatezza;

Considerato, in particolare, che:

– il gravato provvedimento di decadenza contesta alla ricorrente il mancato pagamento sia delle somme dovute a titolo di canone per la concessione attualmente in essere sia di quelle riferibili alla precedente concessione;

– è incontestato che la ricorrente non abbia mai pagato (per oltre un anno) il canone della concessione oggetto dell’atto del 06/09/21;

– tale circostanza, di per sé, giustifica la decadenza della concessione secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 4 della convenzione;

– la clausola in questione deve ritenersi legittima in quanto presidia e garantisce l’effettivo pagamento del canone concessorio costituente elemento essenziale del rapporto di diritto pubblico;

– inoltre, l’entità dei canoni non pagati e riferibili alla concessione del 06/09/21 (la morosità si protrae da oltre 18 mesi) induce a ritenere esistente la proporzione tra inadempimento e misura decadenziale adottata;

– ne consegue l’irrilevanza, ai fini della valutazione di fondatezza del gravame, di ogni contestazione circa la debenza delle somme riferibili alla precedente concessione;

– in senso favorevole alla ricorrente non può essere nemmeno valorizzata l’offerta di pagamento, da essa formulata con messaggio di posta elettronica del 01/03/23, da ritenersi del tutto tardiva;

– in proposito, va rilevato che la ricorrente ha omesso di provvedere al versamento nonostante le sollecitazioni più volte in passato formulate dall’amministrazione comunale con note del 18/07/22 e dell’11/08/22 (quest’ultima comunicata in pari data) e con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa all’associazione esponente il 23/09/22;

– nello stesso senso, un impegno spontaneo al pagamento, formulato dalla ricorrente con nota del 22/07/22, non ha avuto alcun seguito;

Considerato che, per questi motivi, l’istanza cautelare deve essere respinta;

Considerato che la reiezione della domanda cautelare comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese della presente fase processuale il cui importo è liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis):

1) respinge l’istanza cautelare;

2) condanna parte ricorrente a pagare, in favore del Comune di Anzio, le spese della fase cautelare il cui importo liquida in euro duemila/00, oltre iva e cpa come per legge.